Esecuzione forzata

L'esecuzione forzata, secondo la legge italiana, è il soddisfacimento, attuato in modo coatto, del diritto del creditore nei confronti di un soggetto debitore.

Tipologia

modifica

Abbiamo due tipi di esecuzione forzata:

  • espropriazione forzata: attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione, in attuazione della garanzia generale prevista dall'articolo 2740 c.c.;
  • esecuzione forzata in forma specifica: attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Particolare caso di esecuzione in forma specifica è quello relativo all'obbligo di contrarre, che si attua con una sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto promesso ma non concluso (articolo 2932 c.c.).

Obbligazioni soggette a esecuzione forzata

modifica

Non ogni obbligazione è sottoponibile a esecuzione in forma specifica: lo sono le obbligazioni di consegnare una cosa determinata (ma non quelle aventi come oggetto cose generiche) e le obbligazioni il cui oggetto consiste in un fare fungibile (casi in cui la realizzazione dell'oggetto dell'obbligazione avviene tramite terzi, nominati dal giudice).

Presupposti

modifica

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c., unitamente ad un atto di precetto:

  • le sentenze, i provvedimenti, i titoli esecutivi e gli altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • le scritture private autenticate (limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) nonché le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge espressamente attribuisce l'efficacia esecutiva;
  • gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato a riceverli.

Il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata proponendo l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.

Competenza

modifica

La competenza, precedentemente ripartita tra pretore e tribunale ordinario, per effetto del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è stata attribuita esclusivamente al solo tribunale ordinario per ogni specie di esecuzione.

Per quanto concerne la competenza per territorio, è giudice competente il giudice nella cui circoscrizione si trovano le cose mobili o immobili da consegnare o rilasciare, o dove si trova il terzo che deve somme di denaro o cose al debitore esecutato, ovvero dove deve essere adempiuto l'obbligo di fare o di non fare.

Crediti verso la pubblica amministrazione

modifica

La natura pubblica o privata del debitore non influisce sui requisiti del titolo esecutivo, limitandosi il giudice a controllare la liquidità del credito portato dal titolo (Cass. 11/1/2006, n. 234). Il creditore ha un diritto soggettivo per chiedere al giudice ordinario l'esecuzione forzata per espropriazione, se risulta inerte la pubblica amministrazione condannata al pagamento.
Vincoli di bilancio o del Patto di Stabilità sono norme di azione interne alla P.A., non di relazione opponibili ai creditori. Viceversa, sono patrimonio indisponibile al pignoramento i beni dichiarati non espropriabili dalla legge, le somme e i crediti con vincoli di destinazione per servizi pubblici o per finalità istituzionali disposte per legge o per provvedimento amministrativo (Cass. Sez. Un. 13/7/1979, n. 4071; Corte Cost. 21/7/1981, n. 138).

Il D.L. n. 35/2013 ha esteso la compensazione fra crediti e debiti della Pubblica Amministrazione a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, laddove in precedenza era limitata ai soli crediti iscritti a ruolo.
La compensazione consiste nella detrazione da tasse e imposte a fronte dei crediti che le aziende vantano per somministrazione, fornitura e appalti, sia verso lo Stato sia verso gli Enti Locali. È gestita per via telematica dall'Agenzia delle Entrate e i crediti sono certificati dal Ministero dell'Economia, anche nei confronti degli Enti Locali. Dalla compensazione sono escluse le persone fisiche.

Distinzione con il risarcimento in forma specifica

modifica

Cosa diversa dall'esecuzione in forma specifica è il risarcimento in forma specifica: infatti mentre la prima è un mezzo di attuazione del diritto, il secondo è un mezzo per la rimozione diretta dei danni derivanti dall'inadempimento.
Nel codice è prevista anche l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di non fare (articolo 2933 c.c.), ma in realtà si tratta di eseguire forzatamente un obbligo di fare (distruzione di un manufatto abusivo): in questi casi serve una sentenza che condanni il debitore a rimuovere l'opera.

Voci correlate

modifica

Collegamenti esterni

modifica
Controllo di autoritàThesaurus BNCF 25518
  NODES
orte 1