Alto tradimento

massimo crimine commesso contro il proprio Stato
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L'alto tradimento si può considerare come attentato violento contro l'esistenza o l'ordine dello Stato o contro i sovrani. In alcuni Paesi la legge distingue il tradimento dall'alto tradimento.

In Italia

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L'alto tradimento, nell'ordinamento giuridico italiano, è un reato militare, previsto dall'art. 77 del codice penale militare di pace.

Già in epoca risorgimentale il codice penale austriaco disciplinava la fattispecie del reato di alto tradimento, caratterizzato «dalla enorme latitudine di questa interpretabilità e delle sue applicazioni».[1]

Alto tradimento del Presidente della Repubblica

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Per l'ordinamento giuridico italiano, l'alto tradimento del Presidente della Repubblica è citato nella Costituzione, agli articoli 90, comma II (Responsabilità degli atti commessi durante il mandato) e 134, comma III (Funzioni della Corte Costituzionale). Per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica, il Parlamento si riunisce in seduta comune e, tramite votazione, decide l'eventuale rinvio a giudizio del medesimo alla Corte Costituzionale.

Fino ad ora, non si è mai proceduto a rinviare a giudizio il Presidente.

Normalmente, la Corte Costituzionale è composta da quindici membri, un terzo dei quali nominati proprio dal capo dello Stato in accusa; onde evitare un voto condizionato e fortemente sbilanciato, i quindici membri già in carica vengono integrati da altri sedici membri straordinari (che devono possedere gli stessi requisiti necessari per far parte dell'elettorato passivo del Senato), estratti a sorte da una apposita lista stilata dal Parlamento ogni nove anni.

Regno Unito

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Nel Regno Unito, reati che costituiscono alto tradimento comprendono il complotto per l'omicidio del sovrano; commettere adulterio con la consorte o con la figlia maggiore non sposata del sovrano, o con la moglie dell'erede al trono; muovere guerra al sovrano e aderire ai nemici del sovrano, dando loro aiuto o conforto; e tentare di minare la linea di successione legittimamente stabilita.

  1. ^ Federico Confalonieri, Memorie, p. 101

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