Sede metropolitana

tipo di giurisdizione religiosa cristiana

Una sede metropolitana, nell'organizzazione territoriale della Chiesa cattolica, è un'arcidiocesi o un'arcieparchia retta da un metropolita, a cui possono essere legate una o più diocesi suffraganee. Sede metropolitana e diocesi suffraganee costituiscono una provincia ecclesiastica.

Modello generico dello stemma di un arcivescovo metropolita

Le sedi metropolitane sono nate nel contesto di una strutturata organizzazione territoriale della Chiesa cattolica: in particolare, i vescovi delle città maggiori assunsero il titolo di metropolita e, nei loro confronti, i vescovi delle diocesi suffraganee con sede nelle città minori della stessa provincia ecclesiastica avevano anche obblighi canonici. Originariamente le sedi metropolitane erano una per ogni provincia romana e coincidevano con la capitale della provincia. Questa organizzazione, già presente nel III secolo, fu confermata dal Concilio di Nicea del 325.[1] Si noti che le sedi metropolitane coincidevano con le sedi primaziali[2]. In Occidente il diritto di riconoscere a una diocesi i diritti di sede metropolitana spettava al vescovo di Roma.[3] Sempre secondo il concilio di Nicea tutti i vescovi suffraganei dovevano ottenere il riconoscimento del metropolita della loro provincia, pena nullità dell'elezione.[4] Verso il V secolo sorge la distinzione tra primate e metropolita, con il moltiplicarsi delle province ecclesiastiche, il titolo di metropolita spettò generalmente alle sedi più antiche, quantunque fossero in piccole città.[5] Il concilio di Valence dell'855 affida ai metropolitani il diritto di sorvegliare i costumi e la reputazione dei vescovi suffraganei.[6]

Anticamente al metropolita spettava il diritto di convocare e presiedere il sinodo provinciale, a cui dovevano intervenire i vescovi suffraganei. Questi concili provinciali avvenivano con una certa frequenza; il concilio nazionale di Francia del 1408 stabilì che i metropoliti dovessero convocarli ogni anno.[6] Dopo il Concilio di Trento, stabilito l'obbligo di residenza per i vescovi, al metropolita fu attribuito il diritto di sorvegliare i suffraganei. Lo stesso concilio stabilì che i concili provinciali dovessero tenersi ogni tre anni.

Dopo le riforme apportate dal Concilio Vaticano II, i rapporti tra sedi metropolitane e suffraganee sono di carattere quasi esclusivamente formale; il Codice di diritto canonico assegna infatti al metropolita solo alcune limitate funzioni:[7]

  • vigilare sulla fede e la disciplina ecclesiastica, e informare il Pontefice romano degli abusi;
  • effettuare, con il consenso della Sede Apostolica, la visita canonica nel caso che il vescovo della diocesi suffraganea la trascuri;
  • nominare l'amministratore diocesano di una diocesi suffraganea resasi vacante, qualora non venga nominato entro 8 giorni;
  • designare un tribunale ecclesiastico di appello, per i procedimenti conclusi in prima istanza in una delle diocesi suffraganee.[8]
  1. ^ Moroni, op. cit., p. 312
  2. ^ Moroni, op. cit., p. 313
  3. ^ Moroni, op. cit., p. 314
  4. ^ Moroni, op. cit., p. 315
  5. ^ Moroni, op. cit., p. 316
  6. ^ a b Moroni, op. cit., p. 318
  7. ^ Codice di diritto canonico, canone 436 §1.
  8. ^ Codice di diritto canonico, canone 1438.

Bibliografia

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Voci correlate

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